Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008. 61 parole tolte.
tolto: Alle industrie prevedute dall'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sostituito dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, possono essere venduti a prezzo industriale, da stabilire con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e destinati ad uso industriale.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-02-10;55~artunico · fonte del testo