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Alle industrie prevedute dall'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sostituito dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, possono essere venduti a prezzo industriale, da stabilire con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e destinati ad uso industriale.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1956-02-10;55~artunico · fonte del testo