Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze sono autorizzate a vendere, per un periodo di cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, i beni sottoindicati dichiarati fuori uso:

  • 1)Ministero della difesa: materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, del genio, del commissariato e sanitari, nonche' relitti di navi e di galleggianti, navi radiate dal quadro del naviglio militare non superiori a tonnellate settecentocinquanta e non piu' reimpiegabili; materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi;
  • 2)Ministero dell'interno - Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: natanti, automezzi, materiali di armamento e di munizionamento, automobilistici, navali, aeronautici, di casermaggio, materiali relativi ai collegamenti radiotelefonici, materiali meccanografici, macchine di riproduzione e apparecchiature sanitarie; Corpo nazionale dei vigili del fuoco: automezzi, natanti ed anfibi, materiale tecnico radio, di casermaggio, automobilistico ed aeronautico;
  • 3)Ministero delle finanze - Corpo delle guardie di finanza: natanti, materiale di armamento e di munizionamento, del naviglio, del servizio aereo, automobilistico e meccanografico, di casermaggio e mobili di ufficio. Agli effetti della presente legge, i beni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) - esclusi i materiali di armamento e di equipaggiamento acquisiti dalle forze armate nel quadro degli aiuti USA e canadesi - possono essere dichiarati "fuori uso" dalla commissione di cui al successivo articolo 5 qualora non siano piu' utilizzabili nemmeno per altri servizi dell'Amministrazione venditrice.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1103~art1 · fonte su Normattiva