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Per la procedura delle vendite e per i contratti relativi si applicano le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con esclusione della trattativa privata salvo che nel caso di cessione agli enti locali. La vendita a Stati esteri di navi di qualsiasi tonnellaggio, radiate dal quadro del naviglio militare, puo' essere effettuata dal Ministero della difesa, con l'intervento dei rappresentanti dei Ministeri delle finanze e del tesoro, mediante trattativa privata. Il relativo contratto e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per gli esteri, per le finanze e per il tesoro.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008

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