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Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui all'articolo 1 sono versate in Tesoreria, con imputazione ad un apposito capitolo dell'entrata, per essere portate - in deroga alle vigenti norme di contabilita' di Stato - in aumento, con decreti del Ministro per il tesoro, ai corrispondenti capitoli dei rispettivi stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze. Le somme ricavate dalla vendita a Stati esteri di navi di stazza lorda superiore a quella indicata al punto 1) del precedente articolo 1 sono versate in Tesoreria a favore dell'erario.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1103~art3 · fonte su Normattiva