Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Nei casi in cui il prezzo corrente dei beni che si vendono, anche se suddivisi in lotti, superi le lire 1.000.000, il Ministro per il tesoro designa un funzionario della Ragioneria generale dello Stato ad intervenire alle gare indette dalle Amministrazioni venditrici centrali e periferiche. Nei casi di cui al comma precedente, le Amministrazioni venditrici sono tenute a trasmettere insieme con la richiesta della designazione la documentazione relativa all'esperimento delle gare e alla dichiarazione di fuori uso dei beni.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1103~art4 · fonte su Normattiva