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Il prezzo corrente dei beni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 deve essere in ogni caso determinato da una commissione dell'Amministrazione venditrice, con la partecipazione di un funzionario tecnico dell'ufficio tecnico erariale della provincia in cui i beni stessi risultano giacenti, mediante verbale da redigersi dopo apposito sopralluogo.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1103~art5 · fonte su Normattiva