Art. 1 — Finalità e oggetto della legge
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 6 dicembre 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 6 dicembre 2017
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
I principi cui le regioni e le province autonome dovranno attenersi nel regolare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266, vanno indubbiamente qualificati come principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione della concorrente circostanza che attengono strettamente a valori costituzionali supremi e soprattutto, che contengono criteri direttivi così generali da abbracciare svariati e molteplici campi di attività materiali: come tali quindi, essi costituiscono un vincolo per l'esercizio delle attribuzioni statutariamente affidate alla Provincia autonoma di Bolzano, tanto a titolo di competemza esclusiva, quanto a quello di competenza concorrente. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione). - S. nn. 6/1956, 231/1984, 1107/1988; nn. 68/1961, 87/1963, 28/1964, 23/1978, 91/1982, 465/1991.
Art. 81 cost. · Art. 1 Volontariato · Art. 3 Volontariato · Art. 6 Volontariato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art1 · fonte su Normattiva