Volontariato

Art. 1 — Finalità e oggetto della legge

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La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato come espressione di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonche' i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Testo in vigore dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 75/1992

    Questione infondata
    28 febbraio 1992

    I principi cui le regioni e le province autonome dovranno attenersi nel regolare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266, vanno indubbiamente qualificati come principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione della concorrente circostanza che attengono strettamente a valori costituzionali supremi e soprattutto, che contengono criteri direttivi così generali da abbracciare svariati e molteplici campi di attività materiali: come tali quindi, essi costituiscono un vincolo per l'esercizio delle attribuzioni statutariamente affidate alla Provincia autonoma di Bolzano, tanto a titolo di competemza esclusiva, quanto a quello di competenza concorrente. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione). - S. nn. 6/1956, 231/1984, 1107/1988; nn. 68/1961, 87/1963, 28/1964, 23/1978, 91/1982, 465/1991.

    Art. 81 cost. · Art. 1 Volontariato · Art. 3 Volontariato · Art. 6 Volontariato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art1 · fonte su Normattiva