Volontariato

Art. 11 — Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Testo in vigore dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art11 · fonte su Normattiva