Volontariato
Art. 13 — Limiti di applicabilità
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →
E' fatta salva la normativa vigente per le attivita' di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.
Testo in vigore dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017
