Art. 7 — Convenzioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 6 dicembre 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
Abrogato dal 6 dicembre 2017
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Costituisce un'indicazione di massima - peraltro conforme ai comuni rapporti tra enti pubblici e organizzazioni private - la quale svolge un principio generale diretto a garantire il rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost., la disposizione che riconosce, a favore di tutti gli enti pubblici, la facoltà di stipulare le convenzioni con le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa l. n. 266 del 1991. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).
Art. 81 cost. · Art. 1 Volontariato · Art. 3 Volontariato · Art. 6 Volontariato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art7 · fonte su Normattiva