Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 75/1992

    Questione infondata
    28 febbraio 1992

    Costituisce un'indicazione di massima - peraltro conforme ai comuni rapporti tra enti pubblici e organizzazioni private - la quale svolge un principio generale diretto a garantire il rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost., la disposizione che riconosce, a favore di tutti gli enti pubblici, la facoltà di stipulare le convenzioni con le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa l. n. 266 del 1991. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).

    Art. 81 cost. · Art. 1 Volontariato · Art. 3 Volontariato · Art. 6 Volontariato

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-11;266~art7 · fonte su Normattiva