Art. 7 — Convenzioni
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Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacita' operativa. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita' le attivita' oggetto della convenzione, nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita' nonche' le modalita' di rimborso delle spese. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 e' elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Testo in vigore dal 22 agosto 1991 al 3 agosto 2017
