Art. 1 — Obbligo dell'iscrizione
L'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Obbligo dell'iscrizione). - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i soggetti appartenenti alle categorie del personale di volo previste dall'articolo 732 del codice della navigazione che:
- a)svolgano servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile;
- b)abbiano eta' inferiore ad anni 60;
- c)siano iscritti negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria;
- d)siano titolari di brevetti aeronautici, di licenza o di attestato, e sottoposti ai controlli periodici presso gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;
- e)siano dipendenti da aziende di navigazione aerea o di costruzioni aeronautiche e assunti con il contratto di lavoro disciplinato dagli articoli 900 e seguenti del codice della navigazione. 2. Sono, altresi', iscritti i soggetti indicati al comma 1 che abbiano i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) e siano dipendenti da aziende esercenti i servizi aerei non di linea ai sensi degli articoli 788 e seguenti del codice della navigazione". Continuano ad essere iscritti al Fondo tutti coloro che ne avevano titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente dal 12 novembre 1988
