Art. 6 — Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
Con effetto dal 1› gennaio 1989, gli aumenti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al comma 1, pari a 556 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,14 per cento.
Testo vigente dal 14 febbraio 1991
