Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008. 102 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'imposta fissa di bollo, prevista nella misura di lire 5 per gli atti e i documenti indicati nella tariffa allegato A, annessa al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e' stabilita in lire 10. Restano immutate le vigenti aliquote di imposta per gli assegni bancari e per i libri di contabilita' previste rispettivamente dall'art. 8, n. 1 e dall'art. 33 n. 4 dell'anzidetta tariffa. I limiti massimi dell'imposta di bollo, previsti per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili dall'art. 19, lettera b) e n. 2 e dall'art. 21 lettera a) della tariffa anzidetta, sono stabiliti in lire 50.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-15;1071~art2 · fonte del testo