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L'imposta fissa di bollo, prevista nella misura di lire 5 per gli atti e i documenti indicati nella tariffa allegato A, annessa al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e' stabilita in lire 10. Restano immutate le vigenti aliquote di imposta per gli assegni bancari e per i libri di contabilita' previste rispettivamente dall'art. 8, n. 1 e dall'art. 33 n. 4 dell'anzidetta tariffa. I limiti massimi dell'imposta di bollo, previsti per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte e simili dall'art. 19, lettera b) e n. 2 e dall'art. 21 lettera a) della tariffa anzidetta, sono stabiliti in lire 50.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008
