1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Slovenia diversi da quelli elencati nell'allegato II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2. I prodotti originari della Slovenia elencati nell'allegato II beneficiano, entro i limiti di massimali tariffari annui, di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunita'. I suddetti massimali aumentano progressivamente in base alle disposizioni dell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro il 1 gennaio 2000. 3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunita' e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della Slovenia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~art10 · fonte su Normattiva