Art. 1
A decorrere dal primo concorso successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e' abolito il diritto speciale a favore dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata ai concorsi pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
Testo vigente dal 28 dicembre 1977
