Art. 6 — Concorsi pronostici
Le riscossioni dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo Stato a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al netto della quota destinata al pagamento dei premi ai vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio dello Stato e, per la quota del 12,25 per cento relativa alle giocate effettuate in Sicilia, alla regione siciliana. Vengono altresi' versati dai gestori al bilancio dello Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di decadenza previsto dal regolamento del gioco. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i termini regolamentari, che non e' stato possibile corrispondere ai vincitori entro tali termini, grava su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze qualificato come spesa obbligatoria
Testo vigente dal 31 dicembre 1993
