Art. unico — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 1998, N. 504)). Le operazioni inerenti e connesse alla gestione ed alla raccolta delle giocate dei giochi di abilita' e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine o dai relativi gestori rientrano nell'esenzione di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Testo vigente dal 18 febbraio 1999
