Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, sullo svolgimento dei concorsi pronostici Totocalcio, Enalotto e Totip, gli enti che esercitano o gestiscono i concorsi stessi sono tenuti a versare trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati, per ciascuna unita' di personale e per ciascuna prestazione compiuta, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 ottobre 1997, n. 372
1La L. 27 ottobre 1997, n. 372, ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che " Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.
Testo vigente dal 30 novembre 1989
