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Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, sono istituiti due appositi capitoli nella parte ordinaria, Rubrica Lati vigilati - per la concessione dei contributi agli Enti di cui all'articolo della legge 6 giugno 1939, n. 930, con lo stanziamento di lite 160.000.000, e per la concessione del contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, con lo stanziamento di lire 400.000.000, contributi da erogare agli Enti di cui alla legge 11 giugno 1939, n. 930, sono ripartiti come segue: in ragione del 35 per cento dello stanziamento a favore della Croce rossa italiana; in ragione del 65 per cento dello stanziamento a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari, depurato quest'ultimo importo della quota dovuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei maestri elementari e direttori didattici ai sensi del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202. Il contributo da erogare a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori verra' corrisposto in una unica soluzione a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1963 al 7 aprile 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-18;67~art3 · fonte del testo