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Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita', a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, sono istituiti due appositi capitoli nella parte ordinaria, Rubrica Lati vigilati - per la concessione dei contributi agli Enti di cui all'articolo della legge 6 giugno 1939, n. 930, con lo stanziamento di lite 160.000.000, e per la concessione del contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori, con lo stanziamento di lire 400.000.000, contributi da erogare agli Enti di cui alla legge 11 giugno 1939, n. 930, sono ripartiti come segue: in ragione del 35 per cento dello stanziamento a favore della Croce rossa italiana; in ragione del 65 per cento dello stanziamento a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari, depurato quest'ultimo importo della quota dovuta all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il finanziamento dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi dei maestri elementari e direttori didattici ai sensi del regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 2202. Il contributo da erogare a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori verra' corrisposto in una unica soluzione a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 marzo 1982, n. 88
1La L. 18 marzo 1982, n. 88 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori, fissato in lire 400 milioni dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1981, a lire 800 milioni. A partire dall'anno 1985 la misura del contributo sara' annualmente fissata dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato."
Testo in vigore dal 7 aprile 1982 al 22 dicembre 2008
