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Dal 1 gennaio 1960 l'aliquota massima dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vino" di cui alla tariffa prevista dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura di lire 800 l'ettolitro, per tutti i Comuni.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008
