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Al testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, viene aggiunto il seguente art. 40-bis: "La bolletta figlia e lo scontrino della bolletta di accompagnamento scortano, unitamente, la merce sino all'Ufficio delle imposte di consumo di destinazione o, nel caso di esportazione all'estero fino alla dogana di uscita. L'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di destinazione e l'Ufficio di dogana devono restituire lo scontrino, con le annotazioni di scarico, a quello del Comune di origine entro cinque giorni. L'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di emissione della bolletta di accompagnamento, deve segnalare a quello di destinazione la mancata restituzione dello scontrino dopo 20 e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della bolletta, secondo le norme da stabilire con decreto del Ministro per le finanze".
Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008
