Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008. 201 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'art. 33 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Si intende per commerciante all'ingrosso chi vende abitualmente le bevande vinose in quantita' non inferiori a 50 litri e le bevande alcooliche in quantita' non inferiori a 10 litri. Il commerciante all'ingrosso e' soggetto a denunzia ed a licenza di esercizio. I commercianti all'ingrosso ed i depositari di bevande vinose, devono denunciare all'Ufficio delle imposte di consumo le quantita' giacenti e tenere il registro di carico e scarico. Il pagamento dell'imposta a norma dell'articolo precedente, nn. 2 e 3, ha luogo alla estrazione delle bevande tassate dai locali di deposito; il commerciante puo' ottenere di soddisfare l'imposta mensilmente in base alle risultanze del registro di carico e scarico, ed in tal caso e' tenuto a prestare cauzione. Per le eventuali differenze riscontrate nei locali di deposito o di vinificazione, si applicano le penalita' previste dagli articoli da 55 a 61 del presente capo, aumentate del 50 per cento. Sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo i produttori di bevande vinose che non rivestono la qualifica di commerciante all'ingrosso ed i commercianti al minuto in possesso della specifica licenza commerciale".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1079~art9 · fonte del testo