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Dal 1 gennaio 1960, per gli atti economici relativi al commercio dei vini spumanti, di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura dell'8 per cento della entrata imponibile. La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1079~art12 · fonte del testo