Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1959 al 22 dicembre 2008. 122 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Dal 1 gennaio 1960, l'aliquota dell'imposta comunale di consumo relativa alla voce "vini spumanti in bottiglia", di cui alla tariffa, stabilita dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' ridotta a lire 100 per unita'. Dalla stessa data, la nota (2) relativa alla voce "liquori ed acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21°", di cui alla tariffa suindicata, e sostituita dalla seguente: "Ai soli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo, i prodotti come aperitivi non a base vinosa, zabajoni non a base vinosa e simili, sono classificati tra i liquori e acquaviti diverse da quelle di vino e di vinaccia, di gradazione fino a 21 gradi".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1959-12-18;1079~art3 · fonte del testo