E' abrogato il penultimo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, sostitutivo dell'ultimo comma dell'art. 15 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917.
Testo vigente dal 24 giugno 1959
E' abrogato il penultimo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, sostitutivo dell'ultimo comma dell'art. 15 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917.
Testo vigente dal 24 giugno 1959
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1959-05-27;398~art1 · fonte del testo