Per il pagamento delle integrazioni di aggio previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, e dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, a favore degli esattori delle imposte dirette, sono autorizzate, in deroga all'art. 56, penultimo comma del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, aperture di credito per un importo non superiore a lire trenta milioni, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.

Testo vigente dal 13 novembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-10-21;1307~artunico · fonte del testo