Le persone minori di anni 21 che abitualmente e totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle. Se pero' esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralita', saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potra' addivenirsi anche per loro libera elezione.

Testo vigente dal 4 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75~art10 · fonte del testo