Al personale femminile di polizia di cui all'articolo 1 sono affidate le seguenti attribuzioni:

  • a)prevenzione e accertamenti dei reati contro la moralita' pubblica ed il buon costume, la famiglia e l'integrita' e sanita' della stirpe nonche' dei reati in materia di tutela del lavoro delle donne e dei minori;
  • b)indagini ed atti di polizia giudiziaria relativi a reati commessi da donne o da minori degli anni 18 o in loro danno;
  • c)vigilanza ed assistenza di donne e di minori nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o che siano stati, comunque, convocati presso gli Uffici di pubblica sicurezza;
  • d)eventuali compiti di assistenza nei confronti di donne nonche' di minori in stato di abbandono morale e sociale mediante opportuni collegamenti con Autorita' ed Enti che tali specifici compiti perseguono.

Testo vigente dal 22 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-07;1083~art2 · fonte del testo