Decorso il termine sopra indicato le somme costituenti le cauzioni si intenderanno incamerate a favore dello Stato. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 novembre 1951, n. 1504

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La L. 4 novembre 1951, n. 1504 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui all'art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, e' prorogato al 30 giugno 1952."

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 gennaio 1952

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1950 al 19 gennaio 1952.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 4 novembre 1951, n. 1504

    La L. 4 novembre 1951, n. 1504 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui all'art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, e' prorogato al 30 giugno 1952."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-07-12;591~art2 · fonte del testo