Art. 2 — null
Decorso il termine sopra indicato le somme costituenti le cauzioni si intenderanno incamerate a favore dello Stato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 novembre 1951, n. 1504
1La L. 4 novembre 1951, n. 1504 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui all'art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, e' prorogato al 30 giugno 1952."
Testo vigente dal 19 gennaio 1952
