Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 marzo 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147)). L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se gia' concessa:

  • 1)a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
  • 2)a chi e' sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • 3)a condannati, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumita' pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi. L'iscrizione deve essere revocata:
  • 1)a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;
  • 2)a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorita';
  • 3)a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entita' delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria. 78
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114

7

Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 5, comma 11) che "L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' soppresso".

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n.147

8

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n.147 ha disposto (con l'art. 71-ter, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici".

Testo vigente dal 14 settembre 2012

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1998 al 14 settembre 2012. 36 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174. tolto: I commissionari, i mandatari e gli astatori per operare nei mercati devono essere iscritti in un albo aperto, tenuto dalla o dalle Camere di commercio, industria e agricoltura del capoluogo di Provincia dove essi intendono operare aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 marzo 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147. L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se gia' concessa:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n.147

    Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n.147 ha disposto (con l'art. 71-ter, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, e' soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-03-25;125~art3 · fonte del testo