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Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1957-58 sara' fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto: capitolo 166, lire 400.000.000; capitolo 167, lire 300.000.000. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 26 marzo 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-06;192~art5 · fonte del testo