Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1970 al 9 ottobre 2010. 222 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, e' corrisposta l'indennita' di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII: comandi e reparti di impiego operativo (col. 1): corpi d'armata; divisioni; brigate; unita' di supporto; reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unita'. Enti addestrativi (col. 2): centri, campi e reparti di addestramento; scuole di reclutamento e di perfezionamento. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole forze armate o interforze, nonche' sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 vengano assegnati ad altro comando, ente o reparto di minore impegno operativo e' corrisposta l'indennita' nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII. L'indennita' di cui al presente articolo spetta altresi' agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-06;192~art2 · fonte del testo