Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e' abrogato. In conseguenza e' abrogata la norma di cui alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 114 dello stesso testo unico. Le lettere d) ed e) di quest'ultimo articolo assumono, nell'ordine, le lettere c) e d).

Testo vigente dal 31 marzo 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-03-17;178~artunico · fonte del testo