Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, e' sostituito dal seguente: "I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma degli articoli seguenti". E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1964, n. 1056.

Testo vigente dal 14 maggio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-05;264~art1 · fonte del testo