Art. 1
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, e' sostituito dal seguente: "I ponti di chiatte esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere sostituiti con ponti stabili a norma degli articoli seguenti". E' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1964, n. 1056.
Testo vigente dal 14 maggio 1966
