Art. 2
L'articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1708, e' sostituito dal seguente: "L'Azienda autonoma delle strade statali provvedera', con le entrate ordinarie di cui all'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, alla costruzione dei seguenti tre ponti:
- a)Ponte di Boscotosca;
- b)Ponte di Viadana-Boretto;
- c)Ponte di San Benedetto Po".
Testo vigente dal 14 maggio 1966
