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All'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' aggiunto il seguente comma: "I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da Accordi internazionali".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-02-10;5~art3 · fonte del testo