Articolo abrogato dal d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Articolo abrogato dal d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Abrogato dal 30 gennaio 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1987 al 30 gennaio 2003. 134 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nessuno puo' essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuto l'eta' stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1987aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. tolto: 56. Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonche' i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per professione o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche, dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali. I lavoratori stranieri che chiedono di iscriversi nelle liste di collocamento devono essere muniti di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di documento equipollente previsto da Accordi internazionali. aggiunto: 297
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art9 · fonte del testo