E' abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, contenente disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose. Nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, si provvede ai sensi del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 29 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-28;1603~artunico · fonte del testo