Con la entrata in vigore della presente legge restano abrogate le disposizioni contenute o richiamate, in materia di restituzione diritti sui prodotti di cotone greggio in esportazione, dal decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273 e dalla legge 27 ottobre 1950, n. 1109. E' altresi' abrogato il regio decreto 24 settembre 1931, n. 1289, concernente la restituzione diritti sul cotone rigenerato.
Testo vigente dal 14 aprile 1953
