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[1]A decorrere dalla campagna bacologica 1940 gli acquisti di bozzoli, compresi i bozzoli doppi, calcinati e di scarto, non possono essere effettuati che dalle ditte che ne abbiano fatto richiesta alla Federazione nazionale fascista degli industriali della seta, osservando tutte le norme che saranno all'uopo predisposte dalla Federazione stessa e approvate dal Ministero delle corporazioni, e ne abbiano ottenuta apposita autorizzazione.
[2]Gli acquisti fatti non in conformita' a quanto disposto nel comma precedente sono nulli di pieno diritto.
Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
