Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 191 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Alla determinazione della eventuale correzione da applicare alla media dei prezzi quotati dalle Borse sete di New York e Yokohama ai sensi del precedente art. 8, e della quota di deduzione per maggiori spese di cui allo stesso articolo, sara' provveduto da un Comitato nominato dal Ministro per le corporazioni e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze, dell'agricoltura delle foreste, e per gli scambi e per le valute e dal segretario generale dell'Ente nazionale serico.
tolto: Lo stesso Comitato stabilira', con le norme di cui alla presente legge, la misura delle quote di integrazione da assegnare alle varie qualita' di prodotti oggetto delle vendite in ciascuna quindicina.
tolto: Il Comitato sara' presieduto dal rappresentante del Ministero delle corporazioni e ne disimpegnera' le funzioni di Segretario un funzionario dello stesso Ministero.
tolto: L'efficacia delle determinazioni del Comitato e' subordinata all'approvazione del Ministero delle corporazioni, di concerto con quello delle finanze.
tolto: Le eventuali modificazioni alla correzione e alla quota per spese di cui ai commi precedenti saranno applicate nei confronti della media dei prezzi quotati dalle Borse predette nella quindicina immediatamente successiva a quella durante la quale saranno rese note.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1517~art9 · fonte del testo