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[1]Alla fine di ogni campagna serica il Ministro per le corporazioni potra' disporre l'accertamento delle giacenze di seta tratta greggia semplice addoppiata e torta, filati di bozzoli doppi compresi, nonche' di quelle di bozzoli gia' acquistati ai sensi dell'art. 1 e non ancora trasformati, e ordinarne il deposito in magazzini da destinarsi.

[2]Il Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste e per gli scambi e per le valute, potra' disporre per la filatura delle giacenze di bozzoli di cui sopra, e di quelle eventualmente esistenti presso gli ammassi collettivi, allo scopo di collocarne all'estero il prodotto unitamente alle giacenze di seta accertate ai sensi del presente articolo.

Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1517~art12 · fonte del testo