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[1]Chiunque acquisti bozzoli prodotti nelle campagne 1940 e 1941 in difformita' delle disposizioni contenute nell'art. 1 e' punito con l'ammenda, la quale, nei casi piu' gravi, puo' estendersi fino al valore dei bozzoli acquistati, valutato in base alle norme contenute nell'art. 2, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.

[2]Coloro che non ottemperino alle prescrizioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 2 e negli articoli 6 e 11 sono puniti con l'ammenda fino a L. 5000.

Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-09-04;1517~art14 · fonte del testo