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[1]Il prezzo dei bozzoli di produzione nazionale e' fissato, per la campagna bacologica 1940, rispettivamente in L. 15 per i bozzoli gialli e in L. 16,50 per i bozzoli bianchi, per chilogrammo a fresco, e ai corrispondenti prezzi a secco, per partite mercantili di qualita' media.
[2]Si intendono per bozzoli mercantili di qualita' media quelli che danno una resa di un chilogrammo di seta per ogni dieci chilogrammi di bozzoli freschi.
[3]Ai suddetti prezzi di L. 15 e di L. 16,50 deve essere aggiunta L. 1 al chilogrammi a fresco per i bozzoli negoziati ad essiccazione e cernita avvenute, a titolo di rimborso delle spese di queste operazioni e di quelle eventuali di conservazione, e per interessi.
[4]Per la campagna bacologica 1941 i prezzi base per i bozzoli saranno determinati con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per gli scambi e per le valute, ferma restando l'aggiunta di L. 1 di cui al precedente comma.
[5]Di ogni contrattazione di bozzoli stipulata deve essere redatto regolare contratto. Di ogni contratto una copia restera' presso l'ammasso bozzoli, un'altra presso l'acquirente ed una terza deve essere inviata dall'ammasso venditore all'Ente nazionale serico a disposizione del quale, per i controlli di sua competenza, gli ammassi collettivi e gli stabilimenti di filatura hanno l'obbligo di tenere le rispettive copie di contratto e ogni altra documentazione.
Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
