Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I bozzoli bianchi non potranno essere ceduti dagli ammassi collettivi ad un prezzo minore di quello indicato al precedente art. 2, salvo speciale autorizzazione da chiedersi, caso per caso, all'Ente Nazionale Serico.
[2]Le vendite a prezzo inferiore a quello predetto, non autorizzate dall'Ente nazionale serico, non sono ammesse al trattamento di cui al successivo art. 5.
Testo in vigore dal 12 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
